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Definizione agevolata per lo sgravio dei ruoli EQUITALIA

15 11 2016  - 

L'articolo 6 del DL n. 193/2016 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di chiudere gli insoluti verso la società pubblica di riscossione, aderendo a una definizione agevolata. In particolare, entro il prossimo 23 gennaio, i contribuenti interessati a carichi iscritti a ruolo nel periodo 2000-2015 possono estinguere il loro debito, versando l'importo del tributo o dell'entrata iscritta a ruolo, degli interessi inclusi nel ruolo e dell'aggio maturato in favore di Equitalia per la quota posta a carico del debitore (calcolato solo sulle somme dovute), oltre alle spese per le procedure esecutive e a quelle di notifica della cartella di pagamento.

La definizione agevolata consente di eliminare il pagamento delle sanzioni iscritte a ruolo e degli interessi di mora maturati dopo la scadenza della cartella di pagamento (articolo 30 Dpr n. 602/1973, oggi al tasso del 4,88%).

La norma riguarda anche i carichi relativi alle entrate degli enti locali, incluse le sanzioni per le violazioni del codice della strada, per le quali però la definizione consente di eliminare solamente gli interessi e la maggiorazione prevista dall'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981.

Tale procedura diviene molto interessante per i tributi comunali, come ad esempio nel caso di avvisi di accertamento iscritti a ruolo (Ici, Tarsu, ecc.), in quanto il carico include sanzioni di importo anche percentualmente rilevante.

Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti interessati devono presentare l'apposita istanza entro il termine del 23 gennaio 2017, utilizzando il modello diffuso dalla società Equitalia ed allegato alla presente notizia. Nel modulo devono essere specificati, oltre ai dati del contribuente, anche le cartelle o le partite (nel caso di adesione parziale) per le quali il medesimo intende aderire alla definizione agevolata. Dovrà inoltre essere specificato se il pagamento avverrà in unica soluzione, ovvero in forma rateale, come concesso dal DL 193/2016.

Attualmente la norma prevede la possibilità di dilazione del carico massimo in 4 rate, le cui scadenze saranno successivamente comunicate da Equitalia (fermo restando che la terza rata non potrà scadere oltre il 15 dicembre 2017 e la quarta entro il 15 marzo 2018). In proposito è necessario attendere la conversione del decreto, tenuto conto degli emendamenti già presentati che tendono ad aumentare la possibilità di rateizzazione delle somme dovute. Il modello di domanda dovrà quindi indicare se vi sono giudizi pendenti relativi ai carichi per i quali si richiede la definizione agevolata ed il relativo impegno da parte del contribuente a rinunciare al giudizio, nonché la modalità di pagamento delle somme (scegliendo tra la domiciliazione sul conto corrente, l'utilizzo di bollettini precompilati allegati alla comunicazione delle scadenze della rateizzazione o gli sportelli di Equitalia).

Per maggiori informazioni visitare la pagina sul sito di Equitalia: Definizione agevolata ai sensi del DL n. 193/2016