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Revoca Ordinanza Sindacale n.50/2026

Con Ordinanza n.58/2026 il Sindaco revoca con effetto immediato l'Ordinanza Sindacale n.50/2026 di divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nella Borgata Cirras
Data:
Mercoledì, 19 Agosto 2026
Revoca Ordinanza Sindacale n.50/2026

Descrizione

IL SINDACO

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 50/2026 relativa al Divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari nella Borgata Cirras;

RILEVATO che in data 18.08.2026 Abbanoa S.P.A. ha comunicato con nota prot. 0136973 del 18.08.2026 acquisita al protocollo di questo Ente in data 18.08.2026 ns. prot. 9794 gli esiti delle prove effettuate dal Laboratorio Analisi Abbanoa (Accreditamento Accredia n. 1881L);

DATO ATTO che i risultati delle analisi di laboratorio eseguite, sul campione prelevato in “Loc. Cirras- Fontanella Campi sportivi” mostrano la conformità dei valori verificati ai limiti ammessi dal D. Lgs. n. 18/2023- Acque di rete destinate al consumo umano;

CONSIDERATO che risultano ripristinate le condizioni per il consumo dell’acqua anche per la peparazione di cibi e bevande, o ad altri usi domestici;

PRESO ATTO che risultano cessate le condizioni che avevano reso necessario l’adozione del suddetto provvedimento;

RITENUTO pertanto di dover revocare l’ordinanza sopra richiamata;

VISTO l’art. 50, comma 5 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

REVOCA

L’Ordinanza Sindacale n.50/2026 di Divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari nella Borgata Cirras.

D I S P O N E

- che alla presente venga data la massima diffusione, anche attraverso l’affissione in spazi pubblici, sul sito istituzionale del comune, all’Albo Pretorio dell’Ente;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

  • entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
  • entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

Che la presente Ordinanza viene trasmessa, per l’applicazione delle disposizioni ivi contenute e richiesta di massima diffusione, a:

  • Questura di Oristano;
  • Prefettura di Oristano;
  • Stazione Carabinieri di Santa Giusta;
  • Responsabile Servizio Amministrativo e Ufficio Polizia Locale – Sede
  • All’Azienda Usl n. 5 di Oristano;
  • ABBANOA SPA.

 

Santa Giusta, 18.08.2026                                                                      IL SINDACO

                                                                                                           Antonello Figus

 


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A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

19/08/2026 09:04




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