Premesso che:
- La legge 9 dicembre 1998, n. 431, all’articolo 11, ha istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il
pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio
economico.
- Con deliberazione regionale n. 27/14 del 09.06.2009, la Giunta regionale ha approvato i
criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l’a
nnualità 2009.
Tutto ciò premesso, tutti i cittadini in possesso dei requisiti sotto specificati, possono
presentare domanda di partecipazione per l’accesso al contributo, entro il 28.08.2009:
1) Destinatari dei contributi.
I destinatari del contributo sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di
unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di
abitazione principale o esclusiva.
La locazione deve:
- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione
principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.
In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora
maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali A1, A8, e A9.
Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, ai sensi dell’art. 2 della L. R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio
nazionale.
Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione
stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
2) I requisiti richiesti per ottenere i benefici.
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) reddito complessivo annuo fiscalmente
imponibile, relativo al nucleo familiare uguale o inferiore a Euro 11.913,20 rispetto al quale
l’incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (Fascia A);
b) reddito annuo fiscalmente imponibile
complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l’i
ncidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (Fascia B); tali limiti di
reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19%, +43%, +67%, +75%) il limite di
reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 11.465,00, con estensione dei
principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto
contenuti nella legislazione della Regione per la determinazione del canone li locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali principi, contenuti nell’art. 3 della L.R. n. 7 del
05.07.2000 prevedono infatti il mantenimento dell’alloggio pubblico da parte dell’assegnatario in
possesso di un reddito superiore al limite di assegnazione nelle misure percentuali sopra indicate,
che vengono però riconosciute in questa sede tenendo conto della composizione del nucleo familiare
interessato.
Numero componenti nucleo
familiare
limite di reddito
1 o 2 persone
€ 13.643,35 (+ 19%)
3 persone
€ 16.394,95 (+ 43%)
4 persone
€ 19.146,55 (+67%)
5 o più persone
€ 20.063,75 (+75%)
Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei
redditi fiscalmente imponibili riportati nell’ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi
della normativa vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più
precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2009 occorre prendere in considerazione
quello riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale “reddito
imponibile”.
Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta
composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.
Il reddito del nucleo familiare va diminuito di Euro 516,46 per ogni figlio a carico come
definito dalle norme fiscali in vigore;
Si precisa che:
- le diverse tipologie di reddito
(da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito
complessivo in uguale misura;
- ogni componente il nucleo
familiare viene computato un’unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di
reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne;
Si evidenzia che:
- Verranno favoriti i nuclei
familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone;
- L’ammontare del contributo non
può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il
canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria e Ufficio Protocollo negli orari d’ufficio.
Le domande devono essere consegnate entro il 28 agosto 2009, all’ufficio protocollo.
Il modello di
domanda ed il bando può essere scaricato dal sito
www.comune.santagiusta.or.it
Santa Giusta, 16 luglio 2009
Il Responsabile del
servizio
(Dr.ssa Maria Agnese
Abis)