Amministrazione Trasparente
 
 

Pagamenti dell'amministrazione

Ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti” , nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.


 

Pagamenti ai sensi dell'art. 4bis del D. lgs. n° 33/2013

Estratto delibera   delibera Anac n. 1310/16  Pag .17

  1. Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche 6.1. Art. 4 bis Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche 

Con l’art. 5 del d.lgs. 97/2016 è stato inserito l’art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. La nuova disposizione, al co. 1, prevede che, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) gestisca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, il sito internet denominato “Soldi pubblici”, tramite il quale è possibile accedere ai dati degli incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento. Si tratta di un portale web, “Soldi pubblici”, attualmente esistente (link http://soldipubblici.gov.it/), che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)3 e li pubblica dopo averli previamente rielaborati nella forma. La consultazione di “Soldi pubblici” consente, pertanto, l’accesso “puntuale”, quindi la “trasparenza”, ai dati sull’utilizzo delle risorse pubbliche, con riferimento alla “natura economica” della spesa4 e con aggiornamento mensile5. Nessuna indicazione, invece, al momento è possibile avere sui beneficiari.  La disposizione di cui al comma 2 prevede, poi, che ogni amministrazione pubblichi, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Occorre, peraltro, evidenziare che l’omessa pubblicazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013.  Fermo restando l’esigenza che il legislatore intervenga per chiarire il contenuto effettivo dei dati indicati nella disposizione, l’Autorità ritiene in questa fase necessario fornire alcune prime indicazioni. Ai fini della individuazione della “tipologia di spesa sostenuta”, è opportuno, per il momento, che ciascuna Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale6:

  Uscite correnti  - Acquisto di beni e di servizi - Trasferimenti correnti - Interessi passivi - Altre spese per redditi da capitale - Altre spese correnti

  Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Contributi agli investimenti - Altri trasferimenti in conto capitale - Altre spese in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica7 delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento. In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell’Autorità, la cadenza di pubblicazione è opportuno sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale.  Per gli Enti del SSN, l’obbligo di cui al co. 2 dell’art. 4-bis, è assorbito in quello specificatamente previsto dall'art. 41, co. 1-bis; consegue, pertanto, che, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli enti del comparto sanità e quelli di altri comparti, anche il mancato assolvimento di tale obbligo sia soggetto alle sanzioni specifiche di cui all’art. 47, co. 1-bis, secondo periodo. 

 3 Il SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) è la piattaforma realizzata sulla base di una convenzione tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d’Italia, sulla quale ogni Tesoriere dell’Ente, cioè chi cura materialmente le operazioni, riporta ogni giorno i pagamenti effettuati, con l’obiettivo di rendere disponibile un archivio di informazioni riguardante gli incassi e i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche. 4 Ciascun pagamento è associato ad uno specifico codice gestionale con il quale gli enti specificano la natura economica dell’operazione (es. spesa per retribuzione del personale o utenze telefoniche). 5 I dati, nell’attuale versione di Soldi pubblici, sono aggiornati settimanalmente e aggregati sul mese precedente a quello in corso.

 6 Restano escluse, quindi, le uscite per movimentazioni di prestiti, per il personale e per partite di giro (pagamenti effettuati in conto di terzi). Non vengono ricomprese le spese per il personale in quanto espressamente escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione e soggette, invece, agli artt. da 15 a 20 del d.lgs. 33/2013. L’interpretazione avanzata tiene conto dell’esigenza di semplificare la pubblicazione dei dati dei pagamenti, limitandola, in questa prima fase, alle tipologie di spesa a più alta necessità di monitoraggio, in quanto attinenti alle aree di rischio a rilevanza esterna: incarichi di consulenza, enti controllati, contratti pubblici di acquisizione di beni e di servizi.  7 A titolo esemplificativo, all’interno della spesa per servizi gli oggetti specifici di spesa saranno le consulenze, utilizzo di beni di terzi, manutenzione ordinaria e riparazioni, ecc.; all’interno dei trasferimenti correnti gli oggetti specifici di spesa saranno i trasferimenti correnti a imprese controllate, ecc. Ai fini della produzione del predetto prospetto le amministrazioni pubbliche potranno fare riferimento al Piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello e un pari livello per le altre categorie di enti soggetti alla trasparenza per i quali la RGS non ha previsto un piano di conti integrato.

Pagamenti 1 e 2 trimestre 2017- Art. 4 bis D.LGS 33-2013

Pagamenti 3 trimestre 2017- Art. 4 bis D.LGS 33-2013

Pagamenti 4 trimestre 2017- Art. 4 bis D.LGS 33-2013

Pagamenti 1 trimestre 2018- Art. 4 bis D.LGS 33-2013

Pagamenti 2 trimestre 2018- Art. 4 bis D.LGS 33-2013

Pagamenti 3 trimestre 2018- Art. 4 bis D.LGS 33-2013

Pagamenti 4 trimestre 2018- Art. 4 bis D.LGS 33-2013

 


 

Collegamento al sito soldipubblici.gov.it (nella ricerca digitare Comune di Santa Giusta)

 

 

Ultimo aggiornamento: 02/08/2017 12:06